Come diventare insegnante

come diventare insegnante

Per diventare un insegnante sono innanzitutto necessari i titoli di studio e l’abilitazione. Il sistema italiano, per le procedure d’accesso, è stato radicalmente innovato dal Decreto Legislativo n.59 del 2017. Esso, infatti, ha modificato l’ordinamento rispetto alla formazione dei docenti e l’aspetto procedurale per partecipare ai concorsi.

Gli impegni scolastici possono determinare periodi molto stressanti per gli insegnanti. Per questo è opportuno fare riferimento a prodotti specifici per contrastare la stanchezza (clicca qui). Ma vediamo come fare per diventare docenti.

Cosa è necessario per diventare docenti

Per praticare la professione di insegnante è richiesto:

  • Il conseguimento del titolo idoneo (diploma, laurea, etc.);
  • L’abilitazione all’insegnamento.

Per quanto riguarda il solo titolo di studio, esso permetterà di accedere alle graduatorie. Queste hanno una durata triennale e vengono aggiornate in corrispondenza dell’emanazione di nuovi appositi decreti. I candidati, immessi all’interno della terza fascia, potranno ricevere incarichi per supplenze a tempo determinato.

L’abilitazione, invece, consente (insieme al diploma o alla laurea) di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie statali. In questo caso, oltre che alle supplenze, si può ambire alla partecipazione a concorsi annuali per l’impiego come docente di ruolo a tempo indeterminato.

Il Decreto n.59 del 2017 ha apportato profonde modifiche nell’ambito del reclutamento e dei requisiti. Infatti, le graduatorie prese in considerazione sono per metà ad esaurimento e per il restante 50% di tipo concorsuale per i posti resi disponibili annualmente.

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: cosa cambia?

Ogni grado della scuola statale italiana richiede dei requisiti differenti.

Per quanto riguarda quella dell’infanzia e quella primaria, i titoli d’accesso possono consistere in:

  • Diploma di Istituto magistrale o di Scuola Magistrale, valido soltanto per la scuola dell’infanzia;
  • Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro e non oltre l’anno scolastico 2001-2002, secondo il decreto n. 10 del 1997;
  • Laurea In Scienze della Formazione Primaria (valido sia per il nuovo che per il vecchio ordinamento).

L’Abilitazione all’insegnamento per questo grado scolastico è regolata dal Decreto ministeriale 249 del 2010. Il regolamento sostiene che si consegua attraverso un corso di laurea magistrale della durata di cinque anni, tirocinio compreso.

Per la scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado, i titoli di accesso richiesti sono:

  • Corsi di laurea (magistrale, triennale o specialistica);
  • Corsi post-laurea (master universitari, scuole di specializzazione, etc.);
  • Singoli corsi universitari.

La disciplina è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 2016, confluito nel Decreto ministeriale 259 del 2017.

Per quel che concerne l’abilitazione, per il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, essa è integrata con il titolo di studio conseguito.

Come viene formata la graduatoria

Un elemento fondamentale è la graduatoria di merito. Essa è composta dal numero dei partecipanti che ambiscono ad ottenere uno dei posti messi al bando dalla regione nella quale concorrono.

I vincitori accedono al percorso annuale denominato “di formazione”. Sono tenuti a rimanere nella scuola alla quale vengono assegnati per quattro anni prima di poter richiedere un eventuale trasferimento.

Chi abbia superato le prove senza essere vincitore, avrà comunque diritto al conseguimento dell’abilitazione.

Chiunque abbia ottenuto quest’ultima all’estero (tanto all’interno quanto al di fuori dell’UE) e voglia esercitare la professione in Italia potrà richiedere il riconoscimento del proprio titolo. Questo è possibile nel caso in cui l’abilitazione sia legalmente accettata nel Paese che l’ha rilasciata e con la condizione che la professione possa trovare identità corrispondente in Italia.

Se così non fosse potranno essere utilizzati accorgimenti compensativi, come verifiche attitudinali o tirocini di adattamento presso le istituzioni adibite dallo Stato.
Ciò è permesso dalla direttiva comunitaria n. 55 del 2015. Nel caso in cui la procedura vada a buon fine, la validità sarà efficace per tutti i gradi scolastici a seconda del titolo di studio conseguito.

Come presentare la domanda

L’unica modalità consentita è quella tramite l’app o la piattaforma “Riconoscimento Professione Docente”.

Non sono ammesse altre forme e non è possibile riproporre una nuova richiesta per la medesima classe concorsuale. Per il concorso a cattedre, inoltre, si potrà partecipare per il conseguimento di un solo posto, indipendentemente dal fatto che il proprio titolo di studio consenta l’accesso a più classi.